DISCUSSIONE APERTA
Proposte dell'associazione 'U'mbracchie' sul tema dehors
Pubblichiamo integralmente il punto di vista dell'associazione, espresso in una nota.
FASANO - In riferimento al regolamento sull'installazione di dehors nel territorio cittadino, l'associazione "U'mbracchie" invia all'Amministrazione Comunale una serie di proposte, osservazioni ed integrazioni al Regolamento che ha come oggetto l'installazione dei cosiddetti “dehors”, al fine di garantire e promuovere la salvaguardia del decoro architettonico e urbano.
<<Pensiamo che sia necessario stabilire poche regole, semplici ma chiare, - dichiarano i firmatari - limitando le possibilità di deroga a quanto prescrive innanzitutto il Codice della Strada, ad episodi del tutto eccezionali. Pensiamo che sia necessario, individuato un numero esiguo di tipologie di dehors, stabilire quale sia quella più opportuna per ciascun ambito urbano preventivamente riconosciuto.
Alla luce di queste considerazioni proponiamo:
a) di allegare al regolamento l'abaco delle tipologie di dehors consentite con la precisazione di quelle da evitare, per ciascuno degli ambiti urbani riconosciuti preventivamente;
b) di allegare la classificazione della rete viaria urbana (come dovrebbe risultare da Piano Urbano del Traffico);
c) di ridurre il numero delle tipologie di dehors autorizzabili alle seguenti possibilità:
- tavolini con ombrelloni (da prediligersi);
- tavolini con ombrelloni e pedana;
- tavolini con copertura leggera, con o senza pedana, lì dove la copertura, quale alternativa all'ombrellone in ambiti urbani ben definiti, potrà essere solo costituita da: tende a sbraccio; coperture a doppia falda, gazebi e pergolati (il Regolamento attualmente prevede ben 9 tipologie di coperture!);
d) di consentire l'utilizzo esclusivo di ferro battuto di colore antracite o legno tinteggiato di bianco come materiali da utilizzarsi per le strutture portanti, sempre a seconda dell'ambito urbano considerato; teli in doppio cotone impermeabilizzato di colore neutro (bianco o écru) per le eventuali coperture; pedane in legno, da autorizzare solo ed esclusivamente in caso di gravi pendenze e sconnessioni del pavimento esistente;
e) di bandire i tamponamenti verticali, fatta eccezione per i paramenti eventualmente necessari per ragioni di sicurezza (per esempio in presenza di pedane), in ogni caso alti non più di 80 cm e sempre visivamente permeabili (ringhiere a giorno, fioriere, vasi, cordoni);
f) di bandire la presenza di scritte pubblicitarie sui dehors;
g) di bandire l'utilizzo di fiorerie in graniglia, cemento, legno naturale e rustico;
h) escludere la possibilità di installare “dehors” su sedi stradali o addirittura su zone adibite a sosta dei veicoli, fatta eccezione per il perimetro del centro antico e per le strade dei centri storici senza marciapiede e nella zone a traffico limitato, pur nel rispetto delle distanze compatibili con la sicurezza del traffico pedonale e veicolare; viceversa consentire l'installazione delle strutture in oggetto solo su parti delle aree pubbliche costituite da prati ed aiuole (come ad esempio la villa comunale o la villetta di S. Antonio).
Individuazione degli ambiti urbani
Sarebbe opportuno che la possibilità di collocare una determinata tipologia di dehors fosse strettamente legata ad un predeterminato e specifico ambito cittadino. A tal fine, si dovrebbero redigere appositi allegati tecnici ed elenchi contenenti la qualificazione e l'individuazione degli ambiti urbani, sempre caratterizzati da una propria morfologia della sezione stradale e da proprie caratteristiche ambientali. A titolo di esempio, si potrebbero individuare le seguenti categorie: CENTRO ANTICO; CENTRO STORICO; LOCALIT BALNEARI E COLLINARI; ALTRE ZONE. All'interno di questi macro-ambiti andrebbero distinte le aree con valore ambientale (a titolo di esempio: PIAZZE; STRADE ALBERATE; VILLE, PARCHI e GIARDINI; FASCIA COLLINARE; FASCIA COSTIERA…). Caso per caso, andrebbe associata, attraverso un abaco, la tipologia (o le tipologie) di dehors consentite.
Nel centro antico e nel centro storico consentire solo la tipologia di dehors realizzata con ombrelloni; nelle località balneari e collinari consentire solo dehors realizzati con ombrelloni e/o pergolati.
Proposta di modifica dei singoli articoli del Regolamento
ART. 1 – FINALITÀ.
Nota: Il manufatto edilizio non ha un carattere di precarietà, per cui per evitare ambiguità di interpretazione proponiamo di non utilizzare questo termine per definire il dehors.
-
Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di
manufatti estrutture precarie, c.d. “DEHORS”, inerenti l'arredo urbano, al fine di incrementare la vocazione turistica della città attraverso il potenziamento di attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati gravati da servitù di uso pubblico, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.
Nota: Oltre al fine turistico pensiamo che sia importante sottolineare come il dehors costituisca arredo urbano e quindi sia chiamato a svolgere un importante funzione di riqualificazione urbana.
- L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato di una maggiore qualità delle strutture e delle aree di accoglienza, nonché assicurando, nel contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano.
ART. 2 -DEFINIZIONE DI DEHORS
Nota: Se il dehors è una struttura precaria la sua caratteristica è la temporalità comunque e sempre. Per questo la definizione di dehors temporale e permanente ci sembra una contraddizione in termini. Per questo proponiamo:
Comma 1. I “dehors”, dal punto di vista temporale, si distinguono in:
-
dehors
temporaneistagionali, se richiesti ed autorizzati per un periodo complessivo inferiore all'anno solare; - dehors continuativi, se richiesti ed autorizzati per un periodo pari o superiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
Comma 4, lettera b) dehors permanenti continuativi, se richiesti ed autorizzati per un periodo pari o superiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
Nota: Sarebbe opportuno fornire ulteriori specificazioni e limitazioni di estensione e posizione per il carattere continuativo del dehors, poiché occupare in maniera continuativa suolo pubblico per svolgere un'attività privata è una concessione che si configura come un “grande privilegio”. Come tale, comporta il dovere di contribuire alla qualificazione dell'immagine e del decoro urbano (a titolo di esempio: si dovrebbe ribadire il concetto di leggerezza delle strutture; definire l'estensione non oltre il fronte del locale, senza deroghe; la necessità di individuare sugli elaborati progettuali il numero, la posizione ed il tipo di eventuali corpi riscaldanti e/o illuminanti; la necessità di scegliere piante in vaso autoctone e resistenti al clima invernale…)
ART. 5 -CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI
Nota: Sempre in virtù del fatto che il dehors costituisce arredo urbano e quindi sia chiamato a svolgere un importante funzione di riqualificazione urbana, proponiamo che non siano ammesse su di esso scritte pubblicitarie di alcun genere che potrebbero compromettere il decoro architettonico ed urbano del contesto, oltre che della struttura stessa. Quindi proponiamo la modifica di questo articolo:
Comma 3. L'esposizione di eventuali mezzi pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni di cui al regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e degli Impianti Pubblicitari, ed alle norme e regolamenti relativi.
Comma 3. Non è consentito l'inserimento di scritte pubblicitarie di alcun genere. L'inserimento del logo o scritta identificativa dell'esercente è ammesso esclusivamente sull'eventuale delimitazione di bordo, con caratteri assolutamente discreti.
Nota: Aggiungeremmo altri commi che andrebbero a disciplinare la morfologia del dehors per ambito urbano e che andrebbero a trovare una rispondenza nell'abaco proposto in premessa, per ambiti urbani. Quindi proponiamo, per esempio l'inserimento del seguente comma:
Comma 4. Nei portici e nelle gallerie con servitù di uso pubblico è consentita la collocazione di soli tavolini e sedie, con l'esclusione di qualsiasi tipo di copertura e chiusura verticale, previa autorizzazione dei titolari di esercizi o attrezzature commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione dei dehors.
ART. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
Nota: Per evitare l'impiego di colori inopportuni, proponiamo che l'utilizzo di colori neutri valga anche per le struttura a carattere continuativo:
Comma 1. Le strutture a carattere stagionale e continuativo saranno realizzate con copertura di tipo leggero nei seguenti colori: écru o bianco.
Nota: Proponiamo che l'installazione di pedane sia autorizzato esclusivamente nei casi in cui la morfologia della pavimentazione esistente risulti gravemente compromessa. Pertanto proponiamo la seguente modifica:
Comma 5. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere in legno (pedane) facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
Comma 5. Le pedane non sono ammesse, salvo in presenza di una pavimentazione esistente particolarmente sconnessa o pendente. Le pedane dovranno comunque essere sempre accessibili dai soggetti diversamente abili, dovranno essere realizzate in legno, dovranno essere facilmente smontabili, compatte e prive di intercapedini al fine di evitare l'accumulo di rifiuti. La loro installazione e rimozione non deve arrecare danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
Le tipologie ammissibili sono così definite
Nota: Si vuole incoraggiare l'utilizzo di una tipologia di dehors che ha il minor impatto ambientale, che può essere inserita in perfetta armonia con qualsivoglia contesto, ingentilendo qualsiasi quinta urbana con sobrietà ed eleganza: si tratta della tipologia ad ombrelloni. In virtù della modifica proposta all'art. 5 comma 3, tra l'altro, si rende necessaria anche la modifica art. 6, lì dove recita:
A) Ombrelloni.
E' la tipologia più consigliata in ogni ambito cittadino per la sua presenza discreta, per il suo aspetto lineare e semplice e per il suo elevato grado di provvisorietà e di integrabilità con qualsivoglia scenario urbano. Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale o acciaio verniciato a polveri di colore grafite, e con copertura in telo opaco chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita, di colore bianco o écru, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio, salvo che tale messaggio venga realizzato colore su colore. Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali e forme. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.
I punti B-I andrebbero sostituiti con l'individuazione di un numero limitato di coperture consentite, come detto in premessa, puntualmente descritte per facilitare il concessionario nella scelta delle componenti e nella installazione delle stesse.
Elementi delimitanti i dehors
Nota: Proponiamo di evitare l'installazione di elementi in materiali cementizi e/o sintetici, in legno naturale o rustico; di eliminare le pannellature a graticcio quali elementi di recinzione. Pertanto proponiamo le seguenti modifiche:
- Vasi e fioriere
Consigliati quelli di coccio, pietra, ghisa, o quelli di legno in tinta naturale o quelli di materiale plastico che imitano il coccio per forma e colore o di ferro battuto in colore naturale del metallo o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite, con l'esclusione di materiali cementizi e/o sintetici; possono essere posti ad intervalli regolari a delimitare l'area occupata dal dehors, alternati anche con pannelli delimitanti e comunque lasciando varchi larghi almeno cm. 100 per il passaggio degli avventori ogni cm. 200 di delimitazione; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 130 ed appartenere alla vegetazione mediterranea. I fiori devono preferibilmente essere quelli della tradizione pugliese: gerani e cespugli della macchia mediterranea; sono vietate le piante recanti spine.Le fioriere possono essere anche pensili, non devono impedire il flusso pedonale né costituire impedimento o pericolo.
-
Pannelli
Sono consentiti in legno color naturale o bianco, di larghezza non superiore a cm. 150 e di altezza non superiore a cm. 130; i pannelli, autoportanti, devono preferibilmente essere conformati a griglia o a graticcio sì da risultare esteticamente poco ingombranti; sono consentiti materiali alternativi come il ferro battuto in colore naturale o l'acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Possono alternarsi a vasi e fioriere lasciando più varchi per il passaggio degli avventori larghi almeno cm. 100 ogni cm. 200 di delimitazione. In nessun caso è consentita la chiusura dello spazio compreso tra tali pannelli e la copertura del dehors, fatta eccezione per l'utilizzo di teli avvolgibili in colore bianco o ecrù dotati di ganci per il fissaggio ai pannelli sottostanti.
Gli unici pannelli consentiti, sono quelli paravento, con altezza massima 1,50 e completamente trasparenti.
Riscaldatori
Sono ammessi elementi riscaldatori amovibili, con una predilezione per quelli del tipo “a fungo”, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato come combustibile il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.
ART. 7 – PROCEDURA
b) Elaborati grafici in quattro copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:
Nota: Tra gli allegati da presentare per la richiesta di autorizzazione pensiamo che sia utile inserire anche i seguenti elaborati:
- Tutti gli elementi significativi dell'arredo (tavoli, sedie, pedane, fioriere, coperture, corpi riscaldanti, coperture, cestini per i rifiuti…), devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto. Devono essere descritti nei loro caratteri di forma, dimensione e colore, attraverso riproduzioni fotografiche o copie da catalogo.
ART. 9 – TEMPORALITÀ
Nota: Si propone l'aggiunta di un ulteriore comma:
- Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, tutti gli arredi vanno ritirati e custoditi in luogo privato pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento.
SUL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Proponiamo, dunque, di modificare l'art.21 nei commi 8 e 9, consentendo in aderenza ai muri il collocamento di fioriere, ( sempre uniformi nello stile e nei colori e di piccole dimensioni), eliminando – proprio perché da collocarsi in aderenza al muro - la comprovata “situazione di necessità”, purché si rispettino i limiti e le distanze utili alla viabilità e sicurezza dei veicoli e dei pedoni. Il comma 4 deve essere coordinato con il regolamento sui dehors, uniformando lo stile ed i colori delle fioriere e delle essenze arboree>>.
di Redazione
20/09/2012 alle 12:27:04
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